
CREDITO D' IMPOSTA
Alle parti è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500,00.
In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
A decorrere dall’anno 2011, con Decreto del Ministero della Giustizia, entro il 30 Aprile di ciascun anno, è determinato l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del “Fondo unico giustizia”, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d’imposta alle mediazioni concluse nell’anno precedente.
Con il medesimo decreto è individuato il credito d’imposta effettivamente spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate.
Il Ministero della Giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante entro 30 giorni dal termine del 30 Aprile e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi.
E’ utilizzabile dai possessori di partita IVA, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione dal Ministero, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 241/1997, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.
Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986.