SE E’ FACOLTATIVA - ex art 2 D.Lgs 28/2010
Chiunque
in qualsiasi momento può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili.
richiedi tutte le informazioni
SE E’ OBBLIGATORIA - ex art 5 c.1 D.Lgs 28/2010
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di:
CONDOMINIO
DIRITTI REALI
DIVISIONE
SUCCESSIONI EREDITARIE
PATTI DI FAMIGLIA
LOCAZIONE
COMODATO
CONTRATTI BANCARI, FINANZIARI E ASSICURATIVI
AFFITTO D’AZIENDA
RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA responsabilità medica e sanitaria, diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità.
è tenuto
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
scarica la domanda di mediazione
SE E’ DEMANDATA DAL GIUDICE - ex art 5 c.2 D.Lgs 28/2010
Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata
-LA NATURA DELLA CAUSA
-LO STATO DELL’ISTRUZIONE
-IL COMPORTAMENTO DELLE PARTI
può invitare le stesse a procedere alla mediazione.
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SE E’ CONTRATTUALE O STATUTARIA - ex art 5 c.5 D.Lgs 28/2010
Se il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice
assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
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scarica la Clausola Compromissoria Statuti