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TARIFFE

INDENNITA' DI MEDIAZIONE

Le indennità e le modalità di pagamento sono espressamente determinate all’art. 16 del decreto interministeriale 18 ottobre 2010 n. 180. In particolare, l’indennità complessiva di mediazione che ciascuna parte è tenuta a corrispondere comprende le seguenti voci:

a) DIRITTI DI SEGRETERIA
I Diritti di Segreteria, pari ad 50 euro iva compresa, per ciascuna parte, sono dovuti dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione, e dalla controparte al momento della partecipazione al primo incontro.
b) INDENNITA' DI MEDIAZIONE
L' indennità di mediazione comprende l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Essa rimange fissa anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo.


TABELLA SPESE DI MEDIAZIONE


Valore della lite Spese per ciascuna parte
Fino a € 1.000 € 65
Da € 1.001 a € 5.000 €130
Da € 5.001 a € 10.000 € 240
Da € 10.001 a € 25.000 € 360
Da € 25.001 a € 50.000 € 600
Da € 50.001 a € 250.000 € 1.000
Da € 250.001 a € 500.000 € 2.000
Da € 500.001 a € 2.500.000 € 3.800
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 € 5.200
Oltre € 5.000.000 € 9.200
Gli importi sono da intendersi oltre Iva.

EVENTUALI AUMENTI E/O RIDUZIONI DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del DM 180/2010, come modificato dal DM 145/2011, l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento;
Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, sono derogabili.


Il VALORE DELLA LITE

Il valore della Lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità e' dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.


REGIME DELLE ESENZIONI FISCALI

Nel D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale il legislatore ha previsto, a favore di quanti vi facciano ricorso, forme di esenzioni ed agevolazioni fiscali.
E’ bene precisare che le agevolazioni, previste per le sole procedure avviate quale condizione di procedibilità nelle materie di cui all’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, possono essere così elencate:
    Esenzioni totali: tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo (di cui al D.P.R. 642/72 e successive modificazioni) e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
    Esenzioni parziali: il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro (di cui al D.P.R. 131/86 e successive modificazioni) entro il limite di valore di euro 50.000,00 altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente;
    Credito di imposta: alle parti è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500,00. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. A decorrere dall’anno 2011, con Decreto del Ministero della Giustizia, entro il 30 Aprile di ciascun anno, è determinato l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del “Fondo unico giustizia”, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d’imposta alle mediazioni concluse nell’anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d’imposta effettivamente spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate. Il Ministero della Giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante entro 30 giorni dal termine del 30 Aprile e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati. Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione dal Ministero, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 241/1997, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986.
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