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REGOLAMENTO

INDICE

1. DEFINIZIONI DI TERMINI RICORRENTI
2. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI DI RIFERIMENTO
3. AVVIO DELLA MEDIAZIONE
4. LUOGO DELLA MEDIAZIONE
5. SCELTA E NOMINA DEL MEDIATORE
6. TIROCINIO ASSITITO (UDITORATO)
7. INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
8. SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE
9. PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA
10. CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE
11. ACCORDO
12. MANCATO ACCORDO
13. RISERVATEZZA
14. INDENNITÀ
15. RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI
16. DIRITTO DI ACCESSO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
17. INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE NORME
18. LEGGE APPLICABILE


ART.1 - DEFINIZIONI DI TERMINI RICORRENTI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Mediazione: l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, operano per la composizione della controversia tra le parti, senza poteri decisori;
Ministero: il Ministero della giustizia
Decreto legislativo: il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28;
Decreto ministeriale: il regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 28/2010 sulla mediazione civile D.M. n. 180 del 18/10/2010
Conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della procedura di mediazione;
Organismo: l’ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo
Regolamento: l’atto contenente l’autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall’organismo
Responsabile dell’Organismo: il soggetto designato al coordinamento delle attività all’interno dell’Organismo di Mediazione
Indennità: l’importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi
Registro: il registro degli organismi istituito presso il Ministero
CCIAA: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Segreteria: la Segreteria dell’Organismo di Mediazione;
Responsabile scientifico: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all’articolo 18, comma 2, lettera i), assicurando l’idoneità dell’attività svolta dagli enti di formazione
Formatore: la persona o le persone fisiche che svolgono l’attività di formazione dei mediatori
Enti di formazione: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l’attività di formazione dei mediatori
Responsabile Ministeriale: il funzionario preposto alla tenuta dell’elenco e del registro
Elenco: l’elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero

ART. 2 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

1. Il presente regolamento (di seguito “regolamento”) si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (di seguito “mediazione”) delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di Legge, dell’invito di un Giudice, di una clausola contrattuale, ovvero di propria iniziativa. Per quanto qui non espressamente previsto, valgono le norme di settore, in particolare il D.Lgs. n. 28/2010 e il Decreto del Ministro di Giustizia n. 180 del 18/10/2010 e loro successive modifiche ed integrazioni. Le parti, d’intesa con AEQUA Organismo di Mediazione Civile e Commerciale S.r.l. (di seguito “AEQUA”), possono derogare alle norme del presente regolamento, nel rispetto della normativa imperativa di settore.

2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate da AEQUA in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro degli organismi, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

ART. 3 - AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La parte di una lite, o le parti congiuntamente, che intendono avviare la Mediazione possono farlo depositando presso la segreteria la domanda di mediazione predisposta da AEQUA, pubblicata anche sul sito web: www.aequasrl.com.

2. Il valore della controversia è indicato nella domanda di mediazione ed è individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole disaccordo tra le parti sulla stima, AEQUA decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

3. L’istanza deve contenere, oltre il valore della controversia come individuato al precedente comma, l’oggetto della lite, le ragioni della pretesa, i riferimenti di tutte le parti coinvolte e, se nominati, degli eventuali rappresentanti e/o consulenti, nonché i recapiti delle controparti a cui inviare le comunicazioni. Dovrà contenere inoltre l’indicazione se trattasi di domanda presentata da una sola parte o da più parti in forma congiunta, se è richiesta per le materie obbligatorie ovvero facoltative, ovvero su invito del giudice o anche a seguito di clausola contrattuale, nonché l’eventuale preferenza, ove possibile, della scelta della/e persona/e del/i mediatore/i e della sede per la mediazione.

4. La Mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dal deposito dell’istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza. Il Responsabile dell’ Organismo designa uno o più Mediatori e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 15 giorni dal deposito della domanda. Se la scadenza del quindicesimo giorno cade in un giorno festivo, la data può essere fissata al giorno lavorativo immediatamente seguente. Nel computo dei giorni non si tiene conto del giorno di presentazione dell’istanza.

5. La Segreteria comunica alla/e controparte/i l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Parimenti l’istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla/e controparte/i.

6. La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche indicate sul sito www.aequasrl.com. Qualora AEQUA decida di avvalersi, altresì, di una piattaforma on-line per lo svolgimento del servizio di mediazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo, il presente Regolamento si applicherà in quanto compatibile. AEQUA comunicherà, formalmente, al Responsabile Ministeriale l’avvio della procedura telematica. La piattaforma telematica utilizzata è predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

ART. 4 - LUOGO DELLA MEDIAZIONE

La Mediazione si svolge nelle sedi di AEQUA. In alternativa, AEQUA può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore.

ART. 5 - SCELTA E NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è designato dall’Organismo tra le persone inserite nella lista di AEQUA, consultabile sul sito www.aequasrl.com , anche tenuto conto di eventuali indicazioni della parte istante, nonché di specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche o linguistiche, avuto riguardo al tipo di controversia.
2. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista di AEQUA.

ART. 6 - INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il Mediatore nominato, prima dell’inizio dell’ incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
2. Successivamente, il Mediatore comunica a AEQUA e alle parti qualsiasi interesse personale o economico, ovvero causa di incompatibilità, sopravvenuti, di cui è a conoscenza che potrebbe essere motivo di eventuale pregiudizio all’imparzialità della Mediazione.
3. AEQUA, può sostituire il Mediatore con un altro candidato a seguito di tale comunicazione, o eventualmente su istanza di parte, o in ogni altra circostanza in cui il Mediatore comunichi di non poter prestare la propria opera per giustificati motivi. In ogni caso, il sostituto può comunque formulare una proposta alle parti.
4. In casi eccezionali, AEQUA può sostituire il Mediatore prima dell’inizio dell’incontro di Mediazione, anche solo per formare processo verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione.
5. Qualora la mediazione sia svolta dal responsabile dell’organismo, sulla sostituzione decide il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente di AEQUA.

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il Mediatore è libero di condurre la Mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il Mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il Mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione dei vari incontri. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, sentite le parti. In ogni caso, il Mediatore è tenuto a garantire la massima riservatezza sia all’interno che all’esterno dell’Organismo di Mediazione. Egli non potrà essere chiamato a deporre sul contenuto delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite dalle parti nel procedimento. Di tale preclusione dovrà tenere informate le parti.
2. Il Mediatore dovrà illustrare i vantaggi che derivano dalla Mediazione, nonché i benefici fiscali previsti dalla legge, oltre che renderli edotti delle riduzioni e/o aumenti indicati nella tabella delle indennità allegata al presente Regolamento.
3. In caso di insuccesso, il Mediatore ha facoltà di procedere o meno alla verbalizzazione di una proposta, tenuto in particolare considerazione, tra gli altri fattori, il rifiuto espresso alla verbalizzazione di almeno una parte.
4. In caso di mancata partecipazione di una o più parti, il Mediatore si riserva di non verbalizzare alcuna proposta, anche se espressamente richiesto.
5. Su richiesta del Mediatore ovvero in caso di necessità, AEQUA può nominare un Mediatore diverso da colui che ha condotto la Mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.
6. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche l’Organismo può nominare uno o più Mediatori ausiliari e qualora non fosse possibile può nominare eventuali esperti iscritti presso gli Albi dei consulenti tecnici d’ufficio e degli interpreti dei Tribunali territorialmente competenti.

ART. 8 - PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

ART. 9 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. La Mediazione si considera conclusa, previa formulazione del processo verbale a cura del Mediatore, quando:
- Nessuna delle parti richiedenti partecipa alla procedura di mediazione (Verbale di mancata comparizione);
- Una o più parti non partecipano alla procedura di mediazione ovvero, il mediatore non abbia ritenuto di formulare nessuna proposta ovvero, la proposta non sia stata accettata (Verbale di mancato accordo);
- E’ stato raggiunto un accordo per iscritto, sottoscritto dalle parti e dal mediatore (Verbale di avvenuto accordo).
2. Il Mediatore può inoltre aggiornare l’incontro di Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l’acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.
3. Al termine di ogni procedimento di Mediazione a ciascuna parte viene consegnata una scheda di valutazione del servizio, come da modello allegato al presente Regolamento. La scheda, debitamente compilata dalla parte, verrà trasmessa al responsabile ministeriale ai sensi di legge.

ART. 10 - ACCORDO

1. Qualsiasi accordo raggiunto al termine della procedura non è giuridicamente vincolante se non è redatto in forma scritta e sottoscritto dal mediatore e dalle parti, o in nome e per conto di esse.
2. Il verbale di accordo, il cui contenuto non sia contrario all’ordine pubblico ovvero a norme imperative, è omologato su istanza di parte, previo accertamento della regolarità formale dell’atto, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’Organismo di Mediazione, con efficacia esecutiva.

ART. 11 - MANCATO ACCORDO

1. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare, di sua iniziativa, una proposta di conciliazione in qualsiasi momento del procedimento.
Il mediatore può formulare una proposta, ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo, anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione.
Se le parti gliene fanno concorde richiesta, il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione.
La proposta di accordo formulata dal mediatore è inviata alle parti, informandole, altresì, delle conseguenze di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo.
2. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. La mancata risposta nei termini equivale al rifiuto della proposta. In caso di mancata accettazione della proposta del mediatore, il verbale di fallita conciliazione è emesso decorsi 8 giorni dalla scadenza del termine per l’accettazione delle parti. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite durante il procedimento.
3. In caso di formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo, la stessa può pervenire, se il Responsabile dell’Organismo lo ritiene opportuno, da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e può essere basata sulle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, mediante dichiarazione scritta, contenente le informazioni medesime, rilasciata prima della formulazione della proposta.
Qualora il contenuto dell’accordo sia contrario a norme imperative o contrarie all’ordine pubblico il mediatore può rifiutarsi di certificare l’autografia delle firme delle parti.

ART. 12 - RISERVATEZZA

1. Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate.
2. Il Mediatore e tutti coloro che prestino il proprio servizio all’interno di AEQUA non possono essere obbligati a riferire notizie e fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
3. Le parti e ogni altra persona presente alla Mediazione - inclusi gli avvocati e i consulenti - sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
- opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal Mediatore, nel corso della Mediazione;
- ammissioni fatte dalla controparte nel corso della Mediazione;
- la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal Mediatore.
4. La previsione della riservatezza non si applica se, e nella misura in cui:
- tutte le parti vi consentono;
- il Mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza;
- il Mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona se la previsione della riservatezza è applicata;
- il Mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata.

ART. 13 - INDENNITÀ’

1.Salvo diverso accordo, i costi della Mediazione da corrispondere ad AEQUA, che includono le spese amministrative e l’onorario del mediatore, sono quelli in vigore al momento dell’avvio della Mediazione. La parte istante versa l’importo relativo alle spese amministrative di avvio del procedimento contestualmente all’istanza; la parte chiamata alla Mediazione versa il medesimo importo all’atto di adesione alla procedura. Il versamento di una quota non inferiore alla metà delle spese di Mediazione applicabili, deve avvenire anteriormente al primo incontro di Mediazione, a carico di ciascuna parte. Il saldo, da computarsi con le modalità previste dalla tabella applicabile ed in relazione allo svolgimento ed all’esito del procedimento, verrà versato al momento della conclusione del procedimento di Mediazione.
2. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l’organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali o diversamente concordato tra le parti. La consulenza tecnica è posta a carico delle parti in eguale misura; non potrà mai essere posta a carico di una sola delle parti, a meno che diversamente pattuito tra esse per iscritto.
3. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di gratuito patrocinio, per la Mediazione nelle materie per cui essa è obbligatoria, previo deposito di apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata anche dal Mediatore, nonché previa produzione, a pena di inammissibilità, della documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, da richiedersi a cura dell’Organismo e/o dal Mediatore.

ART. 14 - RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l’oggetto della Mediazione.

ART. 15 - DIRITTO DI ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione. Il Responsabile dell’ Organismo custodisce tali atti, in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. Sono esclusi dal diritto di accesso le comunicazioni ed i documenti riservati al solo Mediatore. I fascicoli dei procedimenti, ai sensi dell’art. 2961 primo comma del Codice Civile, sono conservati presso la sede di AEQUA per anni tre a far data dalla chiusura del procedimento.
2. I dati raccolti da AEQUA sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.

ART. 16 - INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

1. Le norme del presente Regolamento vengono interpretate ed applicate dal Mediatore e dall’Organismo di Mediazione, con riferimento e limitatamente ai rispettivi obblighi ed ambiti di competenza.

ART. 17 - LEGGE APPLICABILE

1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.
2. Per i procedimenti di Mediazione espressamente disciplinati da specifiche disposizioni di legge, il Regolamento si applica in quanto compatibile.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del Decreto Legislativo e del Decreto Ministeriale.

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